DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
L'attivita' commerciale su aree pubbliche puo' essere esercitata con riferimento ai settori merceologici: alimentare e non alimentare. Per esercitare l'attivita' di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, occorre presentare una dichiarazione di inizio attivita' al Comune di residenza, in caso di persona fisica, oppure, in caso di societa' di persone, al Comune in cui ha sede legale la societa'. La DIA abilita all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore, nelle fiere, nonche' nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi, sempre nell'ambito del territorio nazionale. L'attivita' puo' essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Comune.
REQUISITI
Non possono esercitare l'attivita' commerciale coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 13 della L.R. 28/2005 e succ. mod. (Codice del Commercio) Per la vendita dei prodotti appartenenti al settore ALIMENTARE oltre ai requisiti soggettivi di cui sopra, e' necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 14 lettera a) L.R. 28/2005 e succ. mod. Qualora l'attivita' sia svolta da Societa' di persone il possesso dei requisiti e' richiesto per il Leg.Rappr. o altra persona preposta all'attivita' commerciale. La DIA al commercio dei prodotti alimentari in forma itinerante abilita anche alla somministrazione degli stessi, qualora il titolare o suo delegato, risulti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del citato art. 14. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attivita' e' consentito esclusivamente a dipendenti e collaboratori.
DIVIETI
Ogni Comune puo' individuare delle aree su cui e' vietato l'esercizio dell'attivita' di commercio itinerante. Nel Comune di Montemurlo e' vietato esercitare l'attivita' nelle seguenti vie: - Via Montalese; - Via Nuova Provinciale Montalese; - Via Pistoiese.
COSA presentare
Occorre presentare la dichiarazione di inizio attivita' in duplice copia utilizzando il modello allegato. Nel caso di cambiamento di residenza o di variazioni, per le societa', del legale rappresentante o della ragione sociale, e' necessario comunicare tali variazioni entro 60 giorni dal loro verificarsi (art. 73).
E' necessario effettuare un versamento di Euro 20,40 per diritti di istruttoria sul c/c postale n. 20177507 intestato a Comune di Montemurlo - SUAP
DECADENZA
L'attivita' deve essere iniziata entro 180 giorni dalla data della presentazione della DIA. Oltre tale periodo, il titolo abilitativo perde di efficacia.
SUBINGRESSO
Per decesso del titolare: La nuova DIA deve essere presentata al Comune entro un anno. Il dichiarante deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita'. Nel caso di piu' eredi dovra' essere nominato un rappresentante che dovra' possedere i previsti requisiti soggettivi e professionali.
Per atto tra vivi: La nuova DIA deve essere presentata al Comune entro sessanta giorni dall'atto notarile. Il dichiarante deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita'.
Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze gia' maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge Regionale n. 28/2005 e succ. mod. e int.; Regolamento comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 41 del 26.4.2004.