Gli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'art. 110, comma 6, sono: A) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis comma 4 del D.P.R. n. 640/1972 e succ. mod., si attivano con l'introduzione di moneta metallica o con appositi strumenti di pagamento elettronico; sono presenti, oltre all'elemento aleatorio, anche elementi di abilita', che consentono al giocatore la possibilita' di scegliere la propria strategia; il costo della partita non supera 1 euro; la durata minima della partita e' di 4 secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina; B) quelli facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14 bis comma 4, D.P.R. n. 640/1972 e succ. mod., che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Gli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'art. 110, comma 7, sono: A) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilit? fissica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complesivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, che distribuiscono premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica; C) quelli basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50 cent. di euro. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o,comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. L'utilizo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 e' vietato ai minori di 18 anni. Nelle sale pubbliche da gioco e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del TULPS ogni 5 mq dell'area di vendita (la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffali, attrezzature e simili). Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6, installati per la raccolta di gioco non puo' ccomunque superare il doppio del numero di apparecchi di tipologie diverse (quindi non si possono installare giochi appartenenti alla sola tipologia prevista del comma 6). Nel caso in cui in un punto vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate. Gli apparecchi da trattenimento e/o giochi oggetto di denundia devono essere omologati e conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni.
Devono essere adottate tutte le necessarie misure di prevenzione dei rischi e per la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'impianto elettrico dei locali deve essere conforme alla normativa vigente di cui al D.M. 37/08. I locali devono avere destinazione d'uso commerciale. Deve essere richiesta ed esposta la tabella dei giochi proibiti.
Costo e modalita' di pagamento del servizio: - un versamento di Euro 20,40 da effettuarsi sul c.c. postale 20177507 intestato al Comune di Montemurlo -Suap, causale "Spese istruttorie per attivazione industria insalubre"
La normativa di riferimento e' la presente: - artt. 86 - 88 - 110 T.U.L.P.S. - Decr. Dirett. 18/01/2007