L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio. La Dia deve essere corredata dalla notifica sanitaria per attivita' alimentari ai sensi dell'art. 6 co. 2 del Regolamento CE 852/2004. L'attivita' deve essere svolta in locali dotati di agibilita' e, se il quantitativo giornaliero di farina lavorata supera i 300 kg, la Dia deve essere corredata di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Se il responsabile dell'attivita' produttiva e' diverso dal titolare, deve esserne indicato il nominativo. Il responsabile assicura l'utilizzo di materie prime in conformita' alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita' del prodotto finito. E' consentito ai titolari di panifici l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di sommnistrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
Modalita' per la presentazione
- Deve essere presentato il Modello Unico (solo in caso non sia mai stata presentata in precedenza alcuna pratica relativa all'attivita')in doppia copia; - DIA per l'attivita' di panificazione in triplice copia con relativi allegati; - se gli addetti sono piu' di tre deve essere presentato il rapporto informativo ex art. 48 D.P.R. 303/56 in triplice copia; - versamento di Euro 20,40 sul ccp. n. 20177507 intestato a Suap - Comune di Montemurlo.
Normativa di riferimento
D.L. 223/2006, art. 4 Regolamento CE n. 852/2004, art. 6 D.lgs. 152/2006 (Codice di Ambiente e Sicurezza)