I servizi e la modulistica

Esercizi di vicinato - subingresso, cessazione

Il trasferimento della gestione o della proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte nonche' la cessazione dell'attivita', sia per gli esercizi di vicinato che per medie e grandi strutture, devono essere comunicati al Comune su apposito modello (MOD.COM.1). In caso di trasferimento per atto tra vivi, cosi' come per la cessazione definitiva dell'attivita', la comunicazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento o dalla data di cessazione. In caso di trasferimento per causa di morte , la comunicazione deve essere presentata entro un anno dalla morte del titolare.

Per chi subentra nel settore alimentare E' necessario possedere i requisiti professionali, di cui all'art. 14 della L.R: 28/2005 e s.m.i.
In caso di societa' cio' e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale che deve essere indicata.

In caso di subingresso mortis causa in una attivita' di commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, qualora non sia in possesso del requisito professionale richiesto, pur essendo comunque tenuto alla comunicazione, puo' riservarsi di comunicare successivamente i dati relativi al requisito professionale (da acquisire entro un anno dall'apertura della successione).

La comunicazione di cessazione dell'attivita' deve essere presentata solo da chi cessa l'attivita' definitivamente e non da chi cessa in seguito a vendita dell'attivita'.

AIDA