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Notifica - art. 67 D.lgs n.81/2008

D.lgs 81/2008 art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche' gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio.


2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:


a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalita' di esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. L'organo di vigilanza territorialmente competente puo' chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.

3. La notifica si applica ai luoghi di lavoro ove si prevista la presenza di piu' di tre lavoratori.

Modalit? di presentazione:
telematica alla seguente casella di posta elettronica certificata: suap.montemurlo@postacert.toscana.it

Costi previsti:
attestazione di versamento da Euro 20,40 da versare sul c/c postale 20177507 - diritti d'istruttoria

Allegati
procura speciale.pdf (25 Kb)
notifica.pdf (138 Kb)