D.lgs 81/2008 art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio
1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche' gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalita' di esecuzione delle stesse; b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. L'organo di vigilanza territorialmente competente puo' chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.
3. La notifica si applica ai luoghi di lavoro ove si prevista la presenza di piu' di tre lavoratori.
Modalit? di presentazione: telematica alla seguente casella di posta elettronica certificata: suap.montemurlo@postacert.toscana.it
Costi previsti: attestazione di versamento da Euro 20,40 da versare sul c/c postale 20177507 - diritti d'istruttoria